Statuto
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ASSOMUSICA
ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZATORI E PRODUTTORI ITALIANI DI SPETTACOLI MUSICALI DAL VIVO
STATUTO APPROVATO L’ 8 MAGGIO 2024
Art. 1: COSTITUZIONE
Viene costituita un'Associazione privata denominata "Assomusica – Associazione di organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo". L'Associazione è senza scopo di lucro, è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere ed è retta dal presente Statuto.
Art. 2: SEDE
L'Associazione ha attualmente la propria sede legale in Roma, ma il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, può spostarla in ogni altro luogo, purché in Italia. Il Consiglio Direttivo può inoltre decidere di aprire sedi operative o di rappresentanza sia in Italia che all'estero.
Art. 3: DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4: SCOPI
L'Associazione viene costituita al fine di salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della musica in genere e di quella popolare contemporanea italiana in particolare, sia in Italia che all'estero, con specifica attenzione alle rappresentazioni, manifestazioni musicali e allo spettacolo dal vivo e con l'obiettivo di far acquisire alle attività legate alla musica popolare contemporanea e allo spettacolo un trattamento paritetico sotto ogni aspetto, anche fiscale, con le altre forme di cultura.
Nel perseguire queste finalità a carattere generale, l'Associazione si occupa in modo particolare delle tematiche e delle questioni relative alle categorie degli agenti, degli organizzatori e dei produttori di spettacoli musicali e di chi svolge attività ad esse collegate, quale ad esempio, quella teatrale e quella radiotelevisiva, per riconoscere e valorizzare le loro professionalità, sottolineare il loro ruolo determinante nella diffusione della musica e della cultura, migliorare le condizioni di lavoro di tutte le componenti del settore, accrescere il comfort e la sicurezza del pubblico e favorire con la mobilità del pubblico e l'interscambio culturale l'arricchimento del tessuto sociale e civile delle realtà locali e dell’intero Paese. Per questa ragione, l'Associazione cura e rappresenta gli interessi di queste categorie, mira a far conoscere, apprezzare, sostenere e tutelare il loro ruolo nei confronti del pubblico e degli altri operatori del settore, degli artisti, dell'industria discografica, dei produttori di spettacolo teatrale e cinematografico, della rete internet, degli enti televisivi pubblici e privati, della Pubblica Amministrazione italiana e degli Enti della Comunità Europea.
L'Associazione tutela in ogni sede, anche davanti all’Autorità giudiziaria, gli interessi collettivi della propria categoria. Essa rappresenta i suoi Associati presso organismi politici ed amministrativi e può stipulare accordi e contratti collettivi con persone private ed altri Enti, Istituzioni, Associazioni e Organizzazioni in genere.
Essa fornisce ai propri Associati, eventualmente anche attraverso studi e strutture professionali convenzionate o società appositamente costituite, servizi di consulenza ed assistenza. Su richiesta delle parti interessate, l’Associazione può intervenire per instaurare procedure arbitrali con lo scopo di risolvere bonariamente controversie fra Associati.
L'Associazione si attiva inoltre con i suoi stessi Associati e con tutti gli operatori che essa rappresenta per salvaguardare e migliorare la professionalità, promuovere l'immagine della categoria e per porre in essere tutte quelle iniziative che possano apparire utili od opportune, quali la redazione di un codice etico, la creazione e la gestione di registri o elenchi professionali e la individuazione, anche di concerto con la Pubblica Amministrazione, di protocolli e procedure che possano migliorare la qualità dei servizi resi agli spettatori, anche rilasciando attestazioni ai propri iscritti.
L’Associazione svolge l’attività di formazione ed aggiornamento professionale degli associati e dei loro collaboratori e dipendenti, anche mediante il riconoscimento e la valorizzazione delle specifiche figure professionali operanti nel settore, perseguendo il soddisfacimento delle esigenze della collettività, degli artisti e degli spettatori.
L'Associazione può promuovere, organizzare, commissionare, sostenere anche finanziariamente manifestazioni e spettacoli di qualunque genere, conferenze, dibattiti, incontri, nonché la realizzazione, la stampa, la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, stampati, registrazioni, videoregistrazioni ed altri materiali e supporti, la gestione di siti internet e quant'altro si manifesti utile per sostenere le proprie finalità.
L’Associazione può promuovere, organizzare e commissionare la raccolta dei dati personali, anche sensibili, dei propri associati e dell’attività aziendale o societaria svolta o programmata dagli stessi o da terzi, in modo diretto o unitamente a società o enti pubblici o privati, a scopi statistici e scientifici, ovvero con finalità di studio e valutazione socio-economica del mercato della musica e delle sue prospettive.
L'Associazione promuove inoltre contatti, scambi e collaborazioni con enti ed istituzioni operanti nel settore musicale, teatrale, culturale, dell'informazione e della comunicazione, sia in Italia che all'estero, sempre allo scopo di promuovere e valorizzare la musica popolare contemporanea ed il ruolo delle categorie che essa rappresenta. A tal fine, può partecipare a confederazioni o altri tipi di Enti, nazionali o stranieri, in cui rappresentare gli interessi dei propri associati; nonché, sottoscrivere accordi di collaborazione o convenzioni con altri Enti e Organismi, pubblici o privati.
L’Associazione può promuovere la costituzione e partecipare ad enti certificatori terzi che garantiscono presso il pubblico, le istituzioni politiche ed amministrative il corretto adempimento degli impegni assunti dagli Associati.
L'Associazione, riconoscendo nella contrattazione nazionale e territoriale di secondo livello e nella bilateralità strumenti utili ed adeguati alla tutela della propria categoria, si propone in particolare di partecipare attivamente:
- alla contrattazione, alla stesura, alla stipula ed alla firma del CCNL di categoria ed ai relativi rinnovi, sia di concerto che conferendo mandato di rappresentanza ad altre associazioni portatrici di interessi similari o ad associazioni o a confederazioni cui aderisce;
- alla promozione e alla diffusione territoriale del CCNL attivo a favore degli operatori economici e culturali operanti sul territorio nazionale;
- alla creazione ed alla promozione di Enti Bilaterali, Fondi Interprofessionali, Fondi di Assistenza Sanitaria e quant’altro previsto dal CCNL.
L'Associazione non ha scopo di lucro ma può compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.
Art. 5: ASSOCIATI
Gli Associati sono le persone fisiche residenti in Italia che, accettando le finalità e lo Statuto e nel rispetto degli atti dell'Associazione si impegnano a partecipare all'attività della stessa e contribuiscono al suo finanziamento.
Possono diventare e rimanere Associati le persone fisiche che, come:
- imprenditori individuali,
- soci di società di persone,
- amministratori dotati di poteri di rappresentanza di società di capitali o soci delle stesse in possesso di azioni o quote pari ad almeno il 20% del capitale sociale,
- legali rappresentanti di associazioni o fondazioni,
svolgano una o più delle seguenti attività:
- produzione e organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali dal vivo, effettuati in qualsiasi luogo e struttura;
- organizzazione, allestimento, coordinamento di tournée musicali ed attività ad esse collegate.
Per ottenere e mantenere la qualifica di Associato, il candidato deve essere di comprovata buona reputazione e condotta morale, civile e professionale, nonché in possesso dei seguenti ulteriori requisiti giuridici:
- essere residente in Italia;
- godere dell’esercizio dei diritti civili, non essere interdetto, ne’ inabilitato, o sottoposto a delle misure di prevenzione, non aver negli ultimi cinque anni subito protesti o essere fallito e, parimenti, non essere, né essere stato, amministratore o possessore di azioni o quote di partecipazione pari almeno al venti per cento di società di persone o di capitali protestate o dichiarate fallite negli ultimi cinque anni, salvo il caso in cui il fallimento sia conseguenza del fallimento di società controllante e salvo i casi di ottenuta riabilitazione amministrativa o giudiziaria;
- non aver riportato condanne penali superiori a tre anni, o comunque per dei reati dolosi connessi all’esercizio imprenditoriale tali da venir considerati non compatibili con l’adesione all’Associazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non aver procedimenti penali in corso per reati di associazione per delinquere o di tipo mafioso.
- Gli Associati si distinguono in Associati fondatori, Associati ordinari, Associati affiliati e Associati onorari.
Sono Associati fondatori coloro che danno vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.
Possono diventare Associati ordinari coloro che svolgono da almeno tre anni in via stabile, continuativa e prevalente rispetto ad altre attività svolte, una delle attività di cui sopra, potendo documentare ricavi lordi della propria ditta o persona giuridica di riferimento, derivanti dalle attività suddette per almeno Euro 300.000,00 (trecentomila/00) in almeno uno degli ultimi tre anni di attività.
Possono diventare Associati affiliati quegli operatori che svolgono da almeno un anno una delle attività di cui sopra, anche non raggiungendo i requisiti economici fissati per l’ammissione ad Associato ordinario.
Gli Associati affiliati non hanno diritto di voto in Assemblea, e non possono essere eletti alle cariche sociali di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo.
Sono Associati onorari quelle persone fisiche che, proposti da almeno dieci Associati e indipendentemente dalla attività che svolgono, possono contribuire in modo rilevante al prestigio, all’autorevolezza ed al raggiungimento dei fini della Associazione. Tale riconoscimento viene deliberato dall’Assemblea a maggioranza qualificata di due terzi degli Associati presenti. L’Associato onorario è esentato dal pagamento delle quote sociali.
Tutti gli Associati usufruiscono dei servizi, dell'assistenza e delle convenzioni stipulate dall’Associazione, se non diversamente previsto dalle convenzioni stesse.
Gli Associati possono indicare quali beneficiari dei vantaggi derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Associazione i soggetti con cui svolgono la loro attività nel settore musicale e dello spettacolo dal vivo indicati al momento della domanda di ammissione, ovvero:
- l'impresa individuale di cui sono titolari,
- la società di cui gli stessi sono amministratori dotati di poteri di rappresentanza legale o soci in possesso di azioni o quote pari ad almeno il 20% del capitale sociale,
- l’Associazione o la Fondazione di cui sono legali rappresentanti.
Gli Associati possono indicare come beneficiari anche due dei soggetti suddetti purché vi rivestano il ruolo sopradescritto. Per l’estensione ad una società di capitali, l’Associato deve dimostrare di esserne socio con una quota di partecipazione al capitale superiore al 30%. Colui che riveste il ruolo di amministratore senza avere quote di partecipazione può indicare solo la Società di cui è amministratore e può estendere i benefici ad altra Società, solo se lui possiede di questa una quota di partecipazione al capitale superiore al 30%.
La richiesta di sostituzione del soggetto beneficiario o di estensione ad un secondo soggetto, dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti da parte dell’Associato richiedente e del soggetto indicato come beneficiario.
Il Consiglio Direttivo verificherà la permanenza per gli Associati e per i soggetti, indicati quali beneficiari, dei requisiti occorrenti per poter continuare ad essere Associati ed usufruire dei benefici.
Coloro che esercitano le attività descritte al secondo comma del presente articolo mediante associazioni o fondazioni per potersi associare devono dimostrare che esse rispettano i seguenti requisiti:
- essere titolare di partita IVA ed essere iscritta alla Camera di Commercio;
- evidenziare nell’ultimo bilancio di non aver percepito per la propria attività contributi o finanziamenti a fondo perduto da soggetti pubblici in misura superiore al 40% (quarantapercento) dei ricavi.
Gli Associati sono obbligati a pagare la quota associativa entro la data del 31 gennaio di ogni anno, salvo proroga concessa dal Consiglio Direttivo per motivate ragioni. Trascorso invano questo termine gli Associati decadono di diritto da tale data, senza necessità di messa in mora o deliberazione da parte del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea.
Gli Associati si impegnano a rispettare il “Codice Etico” e le norme di autodisciplina vigenti all’interno dell’Associazione e ad adeguarsi agli accordi collettivi stipulati da Assomusica con altri Enti, Istituzioni, Associazioni o Organizzazioni in genere.
Gli Associati, con la domanda di ammissione e l’adesione allo Statuto, rinunciano preventivamente ad ogni eccezione inerente la riservatezza, sia per gli atti del Collegio dei Probiviri, che per ogni consegna a terzi di dati personali ed aziendali a fini statistici, informativi o comunque occorrenti per la definizione e l’esecuzione di convenzioni fra l’Associazione e soggetti terzi.
Art. 6: AMMISSIONE
La domanda di ammissione ad Associato ordinario o ad Associato affiliato deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo su apposito modulo, sottoscritta da due Associati fondatori od ordinari, corredata di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti occorrenti per l’ammissione e dalla documentazione dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dell’Associato, ordinario o affiliato, e la sussistenza e permanenza dei requisiti per poter ottenere i benefici derivanti dallo stato di Associato nel soggetto indicato al momento dell’ammissione o successivamente. Il Consiglio Direttivo, oltre a verificare la sussistenza dei requisiti, valuta se l’attività svolta dall’aspirante Associato o dal soggetto indicato quale beneficiario, anche in relazione a chi ne detiene il controllo, siano compatibili con le finalità statutarie.
Il Consiglio Direttivo può motivatamente negare l’ammissione ad Associato quando risulti che il richiedente, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, non abbia rispettato le finalità statutarie, i criteri e le regole posti dal Codice Etico e dagli altri atti di autoregolamentazione di Assomusica.
Il Consiglio Direttivo, nell’esaminare la domanda di ammissione come Associato affiliato, può imporre parametri o condizioni particolari. L’Associato affiliato che ritenga di aver raggiunto i requisiti per acquisire la qualifica di ordinario potrà presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo che ne verificherà la sussistenza.
L’Assemblea, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli Associati ordinari, può ammettere nuovi associati, come ordinari o come affiliati, in deroga ai requisiti generali previsti dai precedenti articoli.
Art. 7: RECESSO, DECADENZA, ESPULSIONE
Ogni Associato può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta.
Il recesso sarà efficace trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, fatta salva la richiesta di un diverso termine di efficacia che dovrà tuttavia essere accettato dal Consiglio Direttivo. Il periodo di preavviso s’interromperà anticipatamente al verificarsi della decadenza o dell’espulsione.
L’Associato decade quando:
- non provvede al pagamento delle quote associative dovute entro il termine stabilito dal precedente articolo 5;
- non presta le garanzie personali richieste dall’Associazione per i debiti che questa potrebbe essere tenuta a pagare per lui o per il soggetto a cui ha chiesto di estendere i benefici derivanti dalla sua ammissione ad Associato;
- cessa l’attività imprenditoriale in forza della quale è stato ammesso o perde i requisiti stabiliti per l’ammissione nell’art. 5 che precede o, se Associato affiliato, nella delibera con la quale è stato ammesso.
I casi di decadenza vengono esaminati e deliberati dal Consiglio Direttivo con il voto della maggioranza dei suoi componenti. Nel caso di decadenza di diritto per mancato pagamento della quota associativa il Consiglio Direttivo si limita a prenderne atto ai fini della tenuta dei registri, della decadenza dai benefici associativi e delle conseguenti comunicazioni.
Un Associato può essere espulso qualora persegua fini differenti e in contrasto con lo scopo previsto dal presente Statuto, quando sussistano gravi motivi etici o giuridici, qualora subisca protesto o fallisca, o come sanzione per comportamento scorretto o per violazione dei regolamenti adottati dall’Associazione o se partecipa ad altre associazioni aventi finalità in contrapposizione con quelle di Assomusica o che siano sue concorrenti.
La pratica di espulsione viene istruita dal Collegio dei Probiviri che la sottopone all’Assemblea, che delibera a maggioranza degli Associati presenti. La proposta di espulsione del Collegio dei Probiviri determina l’immediata sospensione cautelare dell’Associato dall’Associazione.
L’Associato che ha esercitato il diritto di recesso, che è stato dichiarato decaduto o che è stato espulso non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate e si intende automaticamente decaduto da ogni organo o incarico in seno ad Assomusica; perde definitivamente ogni qualifica assunta precedentemente e, nel caso intendesse iscriversi di nuovo all’Associazione, anche se fondatore, dovrà seguire la procedura di ammissione prevista per i nuovi Associati.
Art. 8: ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea,
- Il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il vice Presidente,
- il Collegio dei Revisori dei conti,
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali alla scadenza sono prorogate fino alla nomina dei successori.
Art. 9: ASSEMBLEA
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti gli Associati, fondatori, ordinari, affiliati e onorari, in regola con il pagamento delle quote associative e può tenersi anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purché in Italia, oppure in modalità telematica. In quest’ultimo caso, ove fosse necessario deliberare su argomenti per cui è disposto il voto segreto dovrà essere utilizzata una piattaforma certificata.
La convocazione, contenente il luogo e la data della riunione e l’ordine del giorno, è fatta con avviso spedito con posta elettronica certificata (PEC), oppure con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo - anche telematico - che consenta di verificare l’avvenuta ricezione e, comunque, atto ad assicurare la tempestività e la certezza della comunicazione, almeno quindici giorni prima o, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima della riunione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, mediante avviso scritto da trasmettersi in qualsiasi forma almeno quindici giorni prima della riunione a ciascun Associato nel domicilio o indirizzo PEC risultante dal libro Associati, con l’indicazione del luogo, la data, l’orario e l’ordine del giorno. In caso un Associato comunque presente non avesse ricevuto la convocazione rituale, lo stesso potrà chiedere di rinviare di un'ora la seduta per informarsi sull'ordine del giorno; in caso di rinuncia alla richiesta di rinvio, che dovrà essere verbalizzata e sottoscritta dall’Associato rinunciatario, l'Assemblea sarà validamente costituita. Il domicilio degli Associati risultante dal libro Associati deve essere aggiornato a cura ed onere di questi; in caso di convocazione non ricevuta perché spedita ad un domicilio non più attuale, l’Associato non potrà eccepire alcun difetto di convocazione se non avrà preventivamente comunicato la variazione.
Con apposita richiesta sottoscritta da almeno un quinto degli Associati, possono essere indicati al Presidente argomenti da includere nell'ordine del giorno della successiva Assemblea.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci non oltre cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; a tal fine possono convocarla anche i Revisori dei conti.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente qualora almeno un decimo degli Associati ne faccia richiesta motivata con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Spetta all'Assemblea:
- impartire le linee generali programmatiche di politica e di condotta dell'Associazione;
- approvare il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite e il bilancio preventivo;
- stabilire le quote sociali annue;
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore Unico, il Collegio dei Probiviri e deliberare la durata di tali cariche sociali;
- modificare o rinnovare lo Statuto;
- approvare specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto o modificare quelli approvati dagli Associati fondatori, nonché stabilire codici di comportamento degli associati;
- ratificare accordi e contratti collettivi stipulati dall’Associazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni in genere, ove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;
- deliberare su proposta del Consiglio Direttivo l’ammissione di associati in deroga ai requisiti statutari;
- deliberare su ogni altra questione proposta.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o vacanza della carica, dal vice Presidente o da un Presidente appositamente nominato. Essa nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni.
Fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge, l'Assemblea, in prima convocazione, delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli iscritti. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Di norma il voto è palese, tranne quando deve essere osservata la segretezza, con le modalità proposte dal Presidente, perché è previsto dallo Statuto o è deciso dall'Assemblea o attiene a questioni che riguardano la persona di un Associato. Il voto può essere esercitato da Associati in regola con il pagamento delle quote associative anche per specifica delega scritta conferita ad altro Associato presente all’Assemblea. Ogni Associato presente potrà essere portatore al massimo di due deleghe.
Gli Associati affiliati partecipano all’Assemblea senza diritto di voto e non concorrono al raggiungimento del numero legale.
Le deliberazioni adottate dalla Assemblea obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Art. 10: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, eletto dall'Assemblea. Esso resta in carica generalmente tre anni, ma l'Assemblea può stabilire una durata diversa.
Il Consiglio Direttivo è composto da sei Associati eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea tra gli Associati fondatori e gli Associati ordinari, più il Presidente eletto dall’Assemblea.
Sono eleggibili solo gli Associati che presentino una proposta di candidatura scritta e firmata al Presidente dell’Assemblea entro il termine ultimo da lui fissato.
Salvo diversa procedura stabilita dall’Assemblea, ciascun Associato può indicare su apposita scheda il nominativo di cinque candidati. Risultano eletti i sei candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene eletto l’Associato iscritto da più tempo ad Assomusica; in caso di ulteriore parità, viene eletto l’Associato più giovane per età. Nel caso che dalle votazioni non risultino indicati almeno sei nominativi, e purché i membri eletti siano almeno tre, oltre il Presidente in carica, il Consiglio si considererà comunque regolarmente insediato.
Il Consiglio Direttivo:
- provvede alle funzioni di controllo sull’attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi programmatici dell’Associazione espressi dall’Assemblea e si adopera per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, anche deliberando su questioni di interesse generale non rientranti nella competenza esclusiva dell’Assemblea generale;
- esamina ed approva le domande di ammissione di nuovi Associati e delibera su eventuali casi di decadenza da tale qualifica;
- verifica e provvede in ordine alla sussistenza e permanenza dei requisiti per il godimento dei benefici derivanti dall’essere Associato ai soggetti da questo indicati;
- nomina e scioglie Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici, di cui possono far parte anche non associati, finalizzati all’esame e alla risoluzione di determinati problemi e all’attuazione di compiti specifici;
- approva convenzioni, accordi o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni od Organizzazioni in genere;
- esamina ed approva ogni anno il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite e il bilancio preventivo nonché, le relazioni sull’attività svolta redatte dal Presidente e le sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
- determina gli eventuali compensi o gettoni di presenza del Presidente e degli altri eletti agli organi sociali sulla base delle specifiche indicazioni approvate dall’assemblea in sede di bilancio preventivo;
- delibera l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti dell'Associazione ed il loro trattamento stipendiale;
- espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari;
- esercita tutte le competenze non espressamente riservate dallo Statuto e dalla legge all’Assemblea e al Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni due mesi, secondo il calendario che verrà concordato nella prima riunione dopo la nomina. Il Consiglio è convocato altresì senza particolari formalità dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti ogni qualvolta sia necessario per l’attività dell’Associazione. Il Consiglio è costituito validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti e, salvo diverse disposizioni statutarie, delibera a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazioni a scrutinio segreto, la delibera si considera respinta.
I Consiglieri decadono se ingiustificatamente non partecipano a due sedute consecutive o a più della metà delle riunioni tenute durante l'anno solare. La decadenza è notificata dal Presidente.
In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di uno o più componenti, vengono cooptati nel Direttivo i candidati risultati primi dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva. In caso di parità di voti di preferenza, viene eletto l’Associato iscritto ad Assomusica da più tempo; in caso di ulteriore parità, viene eletto l’Associato più giovane per età. Devono essere indette elezioni suppletive solo se il numero dei Consiglieri scende sotto il numero minimo di tre consiglieri, escluso il Presidente in carica, altrimenti il Consiglio può restare in carica fino alla scadenza prevista, salvo diversa determinazione sua o dell'Assemblea.
Art. 11: PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, è eletto con voto a scrutinio segreto dall'Assemblea, E' eletto Presidente l'Associato che, sulla base del programma presentato all’Assemblea, ottiene il voto della maggioranza degli iscritti. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale risultato, in seconda votazione viene eletto chi ottiene più voti nel ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto più voti al primo turno.
La durata della carica è generalmente di tre anni, ma l'Assemblea può stabilire una durata diversa.
La decadenza del Presidente per qualsiasi motivo non comporta la decadenza di tutti gli altri organi sociali. Fino all’elezione di un nuovo Presidente, ne assume le veci il Vice-Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea generale e il Consiglio Direttivo.
Egli dirige e coordina l’attività dell’Associazione in conformità e in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali e compiendo tutti gli atti che si rendessero necessari nell’interesse dell’Associazione e che non siano demandati per Statuto ad altri organi sociali.
Il Presidente è responsabile dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese correnti, effettua tutte le operazioni sui conti correnti e depositi bancari e postali, controlla la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio; provvede alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente dell’Associazione. Per quanto riguarda spese straordinarie o comunque non incluse nel bilancio preventivo, opera solo dopo approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocati consulenti e professionisti in genere per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura di negoziazione o conciliazione, arbitrale o amministrativa.
Di concerto con il Consiglio Direttivo, nomina, anche tra i non associati, i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere.
Il Presidente, oltre al Vice Presidente, può nominare e revocare quando vuole durante il suo mandato fra i membri del Consiglio Direttivo (compreso il Vice Presidente) dei Presidenti Vicari conferendo loro espressa delega a sostituirlo nella trattazione di materie determinate nella delega. Ai Presidenti Vicari il Consiglio Direttivo può riconoscere un compenso per l'attività svolta.
Il Presidente può nominare, anche fra i non associati, un comitato esecutivo, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività; egli può anche conferire deleghe operative per il compimento di singoli compiti ad altri soggetti, anche non associati.
Art. 12: VICE PRESIDENTE
Il vice Presidente è nominato dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le veci ed entro sessanta giorni deve convocare l'Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 13: ESERCIZIO FINANZIARIO, RENDICONTI E BILANCI
L'esercizio finanziario decorre generalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre, salvo diversa decisione dell'Assemblea.
L’Associazione deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto delle entrate e delle uscite nel rispetto della normativa vigente.
Il Bilancio Preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 31 maggio dell’esercizio cui si riferisce.
Il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per il suo esame da parte dell'Assemblea.
ARTICOLO 14 – REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale. Almeno il Presidente del Collegio dei revisori deve essere iscritto nel registro nazionale dei Revisori contabili. In alternativa al Collegio dei Revisori, l’Assemblea può nominare un Revisore Unico che deve essere iscritto nel registro nazionale dei Revisori contabili.
Ciascun Associato può votare per non più di tre candidati. Sono eleggibili solo i candidati presentati con proposta di candidatura scritta e firmata al Presidente dell’Assemblea entro il termine ultimo da lui fissato. Risultano eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti, e supplenti i due successivi in ordine di preferenze. In caso di parità di voti, viene eletto l’Associato iscritto ad Assomusica da più tempo; in caso di ulteriore parità, viene eletto l’Associato più anziano per età.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, qualora l’Associazione abbia optato per l’organo monocratico, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Revisori, o nel caso in cui l’Associazione abbia optato per l’organo monocratico il Revisore Unico, vigila sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione affinché la stessa sia conforme alle norme di legge e alle deliberazioni dei competenti organi associativi; ha il potere di revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo che gli deve essere presentato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e presenta all'Assemblea una relazione sulla gestione conclusa.
La carica di Revisore dei Conti o di Revisore Unico è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri.
Art. 15: PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito:
- dai contributi, lasciti e donazioni concessi da persone o da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo,
- dai contributi degli Associati e dei sostenitori,
- dalle garanzie e dalle fideiussioni degli Associati,
- da beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci degli anni precedenti.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito, in misura non inferiore ad euro 60.000, da disponibilità liquide e da investimenti in titoli e valori mobiliari.
Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative iniziali ed annuali, ordinarie e straordinarie,
- dal ricavato dell'attività sociale.
E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 16: QUOTE SOCIALI
Gli Associati fondatori, ordinari ed affiliati devono pagare la quota associativa ordinaria stabilita dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea, secondo le esigenze finanziarie dell'Associazione, che copre l’anno dell’esercizio finanziario così come stabilito nel precedente articolo 15, nonché ogni altro contributo deliberato dai competenti organi dell’Associazione.
Tale versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili. E’ espressamente esclusa la rivalutabilità della quota associativa.
Art. 17: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea elegge tre Probiviri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo ed un supplente fra non associati, scelti fra coloro che abbiano proposto la loro candidatura in assemblea. Essi hanno il compito di valutare il comportamento degli associati e di prendere i provvedimenti sanzionatori previsti dallo Statuto in caso di comportamento scorretto o inadempiente dell’Associato nei confronti dell’Associazione o di altri Associati, o di violazione del codice di comportamento, degli atti e dei Regolamenti adottati dall'Associazione.
Sono eleggibili solo i candidati che presentino una proposta di candidatura scritta e firmata al Presidente dell’Assemblea entro il termine ultimo fissato. Per l’elezione, valgono le modalità sopra previste per l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
La durata della carica è la stessa di quella stabilita dall'Assemblea per il Consiglio Direttivo.
La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, a scrutinio segreto, e, a seconda della gravità dei fatti, può comminare le seguenti sanzioni: la censura scritta, la sospensione dell’Associato dall’Associazione fino ad un anno, sanzioni pecuniarie da € 1.000 a € 10.000, la decadenza dalle cariche sociali e l'espulsione. Queste ultime due sanzioni devono essere ratificate dall'Assemblea a maggioranza degli Associati presenti e, nel caso di mancata ratifica, s’intenderà operante la minor sanzione della sospensione di un anno dall’Associazione.
In caso di espulsione di un Associato per cause di particolari gravità, in attesa della ratifica da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri può decidere per l’immediata sospensione cautelativa dell’Associato sanzionato, che deve essere sottoposta all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, gli Associati sanzionati possono fare appello all’Assemblea. L’appello non sospende l’esecutività della sanzione.
Con l’atto stesso della loro domanda di ammissione ad Assomusica, gli Associati rimettono al Collegio la soluzione di controversie riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione delle norme del presente Statuto, degli atti e Regolamenti adottati dell’Associazione, delle disposizioni emanate dagli organi sociali e le eventuali controversie sorte tra gli Associati e l’Associazione e rinunciano a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Associazione e dei membri componenti i suoi Organi Sociali, anche nell’eventualità di sanzioni comminate e poi non ratificate o revocate dall’Assemblea.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti all’Associato interessato, che ha facoltà di fornire a propria difesa la documentazione o quant’altro ritenga utile al procedimento in corso, entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso.
Il Collegio dei Probiviri si attiva su propria iniziativa o su richiesta di qualunque Associato.
Il membro del Collegio dei Probiviri che fosse parte in una controversia sottoposta all’esame del Collegio stesso non potrà presenziare alle relative riunioni.
Le decisioni e le sanzioni del Collegio dei probiviri sono sempre comunicate a tutti gli Associati.
I verbali del Collegio dei Probiviri sono segreti, con la sola eccezione per il Presidente dell’Associazione in carica.
Art. 18: MODIFICHE STATUTARIE
Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
Art. 19: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si potrà sciogliere con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti.
L'Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più commissari liquidatori, sulla devoluzione del Patrimonio.
In caso di scioglimento dell'Associazione, con la stessa delibera o con altra approvata con uguale maggioranza, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguono attività e fini analoghi o, in mancanza, ad associazioni aventi fini sociali di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge e con osservanza delle procedure che questa sancisca.